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L.R. Lombardia
Consiglio Regionale della Lombardia


VII LEGISLATURA ATTI: 007261


LEGGE REGIONALE N. 142



NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

Approvata nella seduta del 25 gennaio 2005


Art. 1
(Finalit? e principi)


1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l?attivit? degli operatori in discipline bionaturali,
al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l?attivit? degli operatori in discipline bio-naturali, consistono in
attivit? e pratiche che hanno per finalit? il mantenimento del recupero dello stato di benessere della
persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le
risorse vitali dell?individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata
nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
Art. 2
(Registro degli operatori in discipline bio-naturali)


1. Per le finalit? di cui all?art. 1, comma 1 , ? istituito il registro regionale degli operatori in
discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito
denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti
dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all?art. 4.
3. L?iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l?esercizio
dell?attivit? sul territorio regionale da parte degli operatori .
Art. 3
(Registro degli enti di formazione)


1. E? istituito , presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in
discipline bio-naturali.
2. L?iscrizione nel registro costituisce condizione per l?accreditamento degli enti di formazione
in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti
organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonch? per il riconoscimento dei percorsi formativi
gestiti dagli enti medesimi.
Art. 4
(Organismi consultivi)


1. Per realizzare le finalit? di cui all?art. 1, la Regione, si avvale della consulta regionale degli
ordini, collegi e associazioni professionali istituita con Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7
(Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali), nonch? di un comitato tecnico
scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da
almeno 1 anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali,
pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.


2. La composizione del comitato pu? essere, di volta in volta integrata con la presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanit?, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell?ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento
degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l?iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.

4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative
regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l?attivit? degli operatori anche nell?ambito extra
regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualit? delle prestazioni nel
rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del
rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

Art. 5
(Intese interregionali)


1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco
riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi
ambiti territoriali.
Art. 6
(Norma di salvaguardia)


1. Gli operatori che, all?entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo
formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi
dell?articolo 4 comma 3, e che abbiano documentato l?esercizio dell?attivit?, possono richiedere,
l?iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del
comitato.
Art. 7
(Forme di intervento regionale)


1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche
attraverso la valorizzazione degli aspetti di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline
bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni
disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell?attivit? da parte dei propri associati ?
considerata requisito per l?accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

Art. 8
(Norma finanziaria)


1. Per le spese relative al funzionamento del comitato scientifico di cui all?articolo 4, comma 1
si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l?esercizio 2005 e
successivi all?UPB 5.0.2.0.1.84 ?Spese postali, telefoniche e altre spese generali?.
2. All?autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provveder? con legge
successiva.

 
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