Estratto dalla Gazzetta Ufficiale Pag. 84 – Art. 84

Indennità lavoratori danneggiati dall’emergenza – Art. 84

E’ confermata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 € (già prevista per il mese di marzo dal “Cura Italia”) in favore di collaboratori iscritti alla Gestione Separata, titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, in attività alla data del 23/02/2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per il mese di maggio è riconosciuta un’indennità pari a 1.000 € in favore di:

– Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19/05/2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che nel secondo bimestre 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019; a tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, tenendo conto della differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute.

La domanda va presentata all’ Inps, in cui va autocertificato il possesso dei requisiti, ivi compreso il calo di reddito.

– Collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia cessato alla data del 19/05/2020.

L’indennità non è computata ai fini del reddito.

Il Decreto introduce inoltre una nuova platea di beneficiari, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro a causa dell’emergenza, cui sarà riconosciuta l’indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio:

Collaboratori autonomi occasionali con contratti in essere nel periodo 01/01/2019- 23/02/2020 e privi di contratto alla data del 23 febbraio 2020. – I lavoratori, alla medesima data, devono essere iscritti alla Gestione Separata Inps, con accredito di almeno 1 contributo mensile;