Codice Attività per aprire Partita IVA codifica ATECO 2008
96.09.09 altre attività di servizi per la persona nca (non censiti altrove)
Tipologia di attività:
o 75 attività di massaggi
o 76 attività di riflessologia
o 77 attività di pranoterapia (pranopratica)
o 78 attività di naturopatia
o 79 altri trattamenti di benessere fisico
Iscrizione INPS Gli Operatori Olistici (Naturopati, Estetologi, Riflesssologi etc) esercenti attività di libera professione (Ex.Legge 14.1.2013 n. 4) debbono iscriversi alla Gestione Separata INPS come lavoratori autonomi. o Codice attività 21 operatore nel settore dell’igiene e della
salute, pranoterapeuta
o Codice attività 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico.
Iscrizione INAIL titolare non è tenuto all’iscrizione
Iscrizione registro imprese Gli operatori del benessere sono lavoratori autonomi e non aziende, quindi NON è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
I requisiti Professionali
1) abbiano regolarmente frequentato un corso presso scuole o istituti debitamente documentata
2) essere iscritto nell’apposito elenco professionale del SINAPE-FeLSA-CISL
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Professioni non regolamentate
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 14.1.2013 n. 4 che intende regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che “sul campo” hanno trovato una loro clientela, come gli Operatori Shiatsu, i Counselor, i Naturopati, gli Estetologi, gli Osteopati, i Sociologi ecc.
La nuova norma permette la costituzione di libere associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni.
Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
E’ utile qui ricordare una prima norma che và da subito applicata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal 10/02/2013:
“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. “
Per i professionisti scatta quindi l’obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della suddetta legge. Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro, sollevando però dubbi sul fatto che sia necessario specificare anche “quale attività” viene svolta (esempio: “Operatore Shiatsu”).
In assenza di un chiarimento ufficiale, sull’esatta dicitura da riportare sui documenti, ci si può limitare ad indicare solo gli estremi della legge.
Esempio:
“Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”
oppure
“Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”
o nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio)
“Libera professione Legge 4/2013”
oppure semplicemente
“Professione Legge 4/2013”
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.
I principali documenti che dovranno contenere il riferimento alla legge vi sono le fatture, i contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente. Il consiglio è quello di citare questa informazione anche nel timbro, nella carta intestata in generale, nelle locandine, nelle targhe professionali e nei biglietti da visita.
In futuro, i professionisti che saranno iscritti alle associazioni regolamentate dalla presente legge, dovranno rendere noto ai propri clienti anche il numero di iscrizione alla predetta associazione professionale.
Codice fiscale in fattura
Dal 01/01/2013 la fattura emessa nei confronti di un cliente che non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, quindi un cliente privato, deve contenere il codice fiscale di quest’ultimo.
In caso di emissione di una fattura con dati inesatti o incompleti, riferiti all’identificazione delle parti, è prevista una sanzione da 258 euro a 2.065 euro (25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale).