Possibilità e modalità di svolgimento della Professione di
Galvanic Skin Resistance Instrument
Metodo Nutriceutica

Esercizio della Professione e Legislazione Corrente 

Parere Legale Promosso da
Enrico De Gasperi

Con il supporto e Patrocinio del SINAPE CISL

a cura degli Uffici Legali SINAPE CISL

(Avv. Sergio Carozza – Avv. Stefano Cattarulla) 

L’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica è un professionista che opera secondo i principi della naturopatia per individuare eventuali squilibri funzionali della persona attraverso l’utilizzo di prodotti fitoterapici appositamente formulati da associare ad una educazione energetica ed alimentare, con l’obiettivo di potenziare il benessere avvertito.

L’approccio accolto dal professionista considera un insieme di misurazioni energetiche che spaziano in tutto l’organismo umano con particolare attenzione al meridiano intestino. Tutti i rilevamenti mirano ad un quadro energetico della persona che permetta di individuare eventuali blocchi energetici e l’integrazione più efficace per riportare l’individuo in equilibrio.

L’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica non utilizza gli strumenti della medicina, ma agisce attraverso integratori alimentari, con la funzione di riportare in armonia l’organismo per eliminare le cause degli ostacoli alla serenità.

L’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica non è né un medico né un nutrizionista né un dietologo. È escluso, infatti, dalla attività del professionista di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica qualsiasi intervento che sia o possa essere ritenuto tipico delle attività delle professioni sanitarie, quali quelle del nutrizionista, del dietista o del dietologo, come le attività di consulenza in ambito di diete o di regimi alimentari.

Il percorso può prevedere diversi incontri, per accompagnare gli individui al fine di sostenere la crescita personale. Si potrebbe quindi descrivere il ruolo dell’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica come quello di un consulente, che svolge anche un’importante funzione educativa e di promozione della salute.

Non esiste una specifica definizione legale per l’attività dell’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica, ma dall’ordinamento giuridico è possibile trarre alcune indicazioni. 

Anzitutto, la scelta del regime alimentare da seguire è una manifestazione della libertà e può essere un’espressione di una precisa scelta di vita. Le libertà personali trovano garanzia costituzionale sotto diversi aspetti. L’articolo 2 tutela la libertà di coscienza dell’individuo perché ciascuno possa realizzare la propria esistenza secondo le proprie ambizioni. L’articolo 13 della Costituzione assicura la libertà personale. L’articolo 32 legittima il rifiuto di ricevere sia le prestazioni sanitarie che qualsiasi forma di nutrimento.

Per la realizzazione di questi diritti deve essere consentito che ognuno sia messo in condizioni di compiere la propria esistenza, conformando le scelte alimentari alle proprie aspettative. Anche l’opzione di un peculiare sistema alimentare può significare l’approdo di un cammino di crescita personale.

Nell’ordinamento italiano, inoltre, vige la libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. Inoltre, l’articolo 35 della Costituzione tutela il lavoro in ogni sua forma, anche professionale. 

L’Unione Europea, con la Direttiva n. 2002/0061 del 7 marzo 2002, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Paesi membri, ha stabilito il generale principio per cui chi è qualificato ad esercitare una professione nel Paese di provenienza può esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione. 

Per chiarire l’ambito applicativo nel quale gli operatori di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica possono legittimamente realizzare i loro compiti è necessario verificare gli spazi necessariamente riservati dall’ordinamento a figure professionali che hanno aspetti connessi e collimanti. 

Una prima figura professionale da analizzare è quella del medico, a cui la giurisprudenza, in assenza di una definizione legislativa, ha riservato tutti quegli atti finalizzati alla diagnosi di malattie e alla prescrizione dei rimedi per curarle, poiché la professione medica si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi. 

In particolare, la questione potrebbe porsi in ordine alla figura del medico dietologo, che, oltre a prescrivere diete a soggetti sani e malati, è l’unico al quale competono la diagnosi, la prescrizione di farmaci e di indagini di laboratorio. Come risulta dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15-12-2009, il dietologo può dare inoltre “consigli dietetici quale primo approccio terapeutico di molte patologie (dislipidemie, diabete mellito, ipertensione arteriosa) mediante la correzione delle abitudini alimentari”. Il percorso di formazione del dietologo prevede, il completamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di una scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione. 

Una seconda attività per cui è prevista una specifica abilitazione è quella del biologo nutrizionista, che può elaborare e determinare diete sia nei confronti di persone sane sia di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia, ma solo dopo l’accertamento delle condizioni fisio-patologiche da parte del medico. Anche il nutrizionista non può prescrivere farmaci. Per l’abilitazione come nutrizionista occorre una laurea magistrale in scienze biologiche, biologia o biotecnologie e l’iscrizione all’Ordine dei Biologi, che conferisce l’abilitazione a svolgere la professione di biologo nutrizionista.

Una terza figura professionale da distinguere è quella del dietista, ossia, il professionista al quale, ai sensi del D.M. 14 settembre 1994 n. 744, competono tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, inclusi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c del D. M. n. 744/1994 e dell’art. 3 della Legge 251/2000, il dietista può elaborare in autonomia le diete sulla base della prescrizione medica rilasciata da un medico dietologo. Il dietista, come il nutrizionista, non può fare diagnosi e non può prescrivere farmaci. Per accedere alla professione di dietista occorre la laurea triennale in dietistica e l’iscrizione all’apposito albo professionale.

A presidio delle attività riservate a specifiche categorie professionali è posto l’art. 348 c.p., secondo cui chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Nell’interpretare la norma la giurisprudenza ha contenuto l’esercizio di attività riservate a specifiche categorie professionali in precisi ambiti, che permetterebbe, pertanto, di riscontrare una effettiva indipendenza di iniziativa degli operatori di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica che non travalica l’ambito riservato ad altri ruoli.

L’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica non realizza una terapia né intraprende opere di consulenza in ambito di diete o di regimi alimentari, ma mira unicamente al benessere del cliente attraverso la somministrazione di test di autovalutazione del benessere percepito, mediante l’educazione in materia alimentare e con la guida in un programma di fitocomplessi. 

Questo metodo attiene al miglioramento del benessere personale, senza sovrapporsi alle attività proprie del medico dietologo, del biologo nutrizionista e del dietista, caratterizzate dallo scopo sanitario. 

Si segnalano alcuni significativi provvedimenti amministrativi e giudiziari:

  • Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018 del Ministero della Salute recante “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”, che riporta l’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari.
  • Sentenza n. 51946 del 2018 della Cassazione penale, che ha escluso la configurabilità del reato di comparaggio per gli integratori alimentari. La Corte, infatti, ha riconosciuto gli integratori alimentari come meri alimenti, non riconducibili alla categoria di “specialità medicinali o altro prodotto ad uso farmaceutico” oggetto del reato di cui agli articoli 170 – 172 del R.D. 1265 del 1934. La Cassazione ha definito, quindi, gli integratori alimentari come “prodotti alimentari specifici, assunti nella regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di determinati principi nutritivi” che, in quanto tali, non hanno proprietà terapeutiche né capacità di prevenire e curare malattie.
  • Sentenza numero 20281 del 2017 della Cassazione penale: l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni è rimessa alla competenza esclusiva del biologo nutrizionista o di altre figure per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di specifica abilitazione (medici, farmacisti e dietisti).
  • Sentenza numero 17378 del 2015 della Cassazione penale: si ravvisa il fumus delicti del reato di esercizio abusivo della professione di medico nutrizionista o biologo di cui all’art. 348 c.p. avuto riguardo alla condotta di un naturopata cha abbia prescritto vere e proprie diete alimentari attraverso la compilazione di schede pazienti, anche avvalendosi di un apparecchio per la pratica di test sulle intolleranze alimentari, con la connessa precedente anamnesi e il successivo controllo e misurazione dei risultati.
  • Sentenza numero 15006 del 2013 della Cassazione penale: integrano il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. le condotte di un commercialista naturopata e di una psicologa che, in quanto titolari di un centro estetico, abbiano dispensato consigli alimentari ai clienti e svolto in maniera sistematica attività tipiche del medico specializzato in scienze dell’alimentazione, quali la qualificazione dei bisogni nutritivi, la verifica della corretta assunzione di alimenti e il controllo delle intolleranze alimentari.

L’esercizio di pratiche di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica è un’attività non organizzata in Ordini e Collegi e, come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, liberamente esercitabile.

La Legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi ed in particolare prevede che “per «professione  non  organizzata in ordini o collegi» (…) si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. 

La Legge n. 4/2013, dunque, favorisce l’organizzazione, la riconoscibilità e la promozione delle attività professionali anche in assenza di ordini o collegi. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015, ha precisato che le attività non aventi finalità terapeutiche, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a restrizioni. 

La sentenza 3641 del 2015 del Consiglio di Stato ha chiarito che in assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa, che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bio-naturali, per esse intendendosi quelle volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico, deve ritenersi che allo stato attuale esse rientrino tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della l. 14 gennaio 2013 n. 4, liberamente esercitabili.

Il professionista di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica è tenuto ad uniformarsi a tutte le norme in materia di sicurezza alimentare ed assicurarsi che i prodotti suggeriti siano posti in commercio nel rispetto della disciplina di settore. 

Gli integratori alimentari sono definiti dal Direttiva 2002/46/CE e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 come: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. 

L’immissione in commercio di ogni integratore è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta.

L’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori è stato disciplinato sul piano normativo dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell’allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, riportato nella sezione “Sostanze e preparati vegetali”.

Si segnalano due indicativi provvedimenti:

  • Sentenza n. 10425 del 2021 del T.A.R. Roma: a vigente normativa preclude ai professionisti di attribuire agli integratori alimentari nella comunicazione pubblicitaria presunte proprietà terapeutiche e ciò indipendentemente dall’esistenza e/o produzione di qualsiasi studio e/o ricerca al riguardo.
  • Sentenza n. 4630 del 2019 del T.A.R. Roma: il controllo svolto dal Ministero della salute sull’etichettatura del prodotto prima dell’immissione in commercio in applicazione del d.lgs. n. 169/2004 persegue la specifica finalità di verificare la sicurezza e l’assenza di pericolosità per la salute umana.
  • Atto numero 25298 del 28 gennaio 2015 del Garante della Concorrenza e del Mercato: il d.lgs. n. 169 del 2004 in materia di integratori alimentari consente di attribuire a tali prodotti la funzione di favorire il benessere dell’organismo senza alcuna finalità di cura; integra, pertanto, una fattispecie di pubblicità comparativa illecita, in contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 d.lgs. n. 145 del 2007, la diffusione presso gli operatori sanitari di un opuscolo che presenti un integratore alimentare a base di flavonoidi confrontandolo con specialità medicinali attraverso una tabella comparativa nella quale si evidenzi che il prodotto consentirebbe di “ridurre le somministrazioni giornaliere degli attivi rispetto ai principali competitors, migliorando così la compliance del paziente” e introduca informazioni decettive circa la non dimostrata capacità del prodotto medesimo di favorire “la totale e veloce risoluzione dei sintomi associati ad insufficienza venosa e sindrome emorroidea”.

Inoltre, la Legge promuove, l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni e, la figura professionale dell’Operatore Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica è già oggetto dell’adozione volontaria di una disciplina volontaria sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza, promossa con l’assistenza di ISVACECOP.

La qualificazione della prestazione professionale potrebbe altresì basarsi, all’esito del processo di conformità, su di una normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulle linee guida CEN 14 del 2010.

Le associazioni professionali possono anche rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla regolare iscrizione ed ai requisiti per partecipare all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente; all’eventuale possesso dell’iscritto di una certificazione. 

Le abilità e le azioni della Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica partecipano anche della disciplina di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 inerente agli apprendimenti non formali e informali che, ha inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende di lavoro, di studio e di vita. 

L’applicazione e lo studio per assumere il ruolo di Operatore Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica configurano tutte operazioni di “apprendimento permanente” e “apprendimento informale”. 

Per “apprendimento permanente”, infatti, si fa riferimento a qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale. 

L’“apprendimento informale” è, piuttosto, inteso quello che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Le tecniche apprese nel percorso formativo di Operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica e le pratiche suggerite sono, poi, di certo una “competenza” perché possono consistere in una comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento informale. 

L’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica dunque, può esercitare la professione senza impedimenti e a buon diritto. Devono, in ogni caso, sempre aversi conto a limiti e divieti posti dall’ordinamento. 

Fatti salvi gli estremi patologici rappresentati dalle fattispecie penali, per limitare il rischio di contestazioni è opportuno, ad ogni buon conto, che l’operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica osservi sempre le prescrizioni di legge ed alcune indicazioni pratiche.

L’iscrizione ad una associazione e la certificazione delle competenze sono azioni che consentono già di palesare il campo e le modalità di intervento e rendere esplicita la promozione di un’attività professionale riconosciuta e definita.

È utile che chiunque svolga l’attività di Operatore di Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica contraddistingua la propria occupazione, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espressi riferimenti e chiare descrizioni. 

L’inadempimento all’obbligo di corretta comunicazione, oltre ad ingenerare sospetto di sconfinamento nell’ambito delle attività riservate ad altri professionisti, rientrerebbe, tra l’altro, tra le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori secondo il Codice del Consumo.

È indispensabile eludere qualsiasi atto di diagnosi o proposta di cura. Qualora l’operatore riscontri, poi, sulla base delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata, che il cliente necessiti di sostegni o cure del tutto estranei al proprio ambito di influenza, dovrebbe indirizzare il soggetto verso altri professionisti. 

Infine si ribadisce che l’esercizio di pratiche di “Galvanic Skin Resistance Instrument Metodo Nutriceutica” è un’attività non organizzata in Ordini e Collegi e, come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, liberamente esercitabile;

Roma, 30 Giugno 2022 

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