Possibilità e modalità di svolgimento della Professione di
Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica Metodo Nazzaro
Esercizio della Professione e Legislazione Corrente
Parere Legale Promosso da Angelo Nazzaro
Con il supporto e Patrocinio del SINAPE CISL
a cura degli Uffici Legali SINAPE CISL
(Avv. Sergio Carozza – Avv. Stefano Cattarulla)
La Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” è lo studio dell’anima, della personalità e che, partendo dalle forme (morfo) del viso, indaga la corrispondenza tra psichico e fisico come manifestazione fondamentale dell’essere; è una disciplina “olistica energetica”, che considera la persona come unità inscindibile tra ciò che traspare ad occhio nudo e la realtà interiore di mente-pensiero, emozioni-cuore, corpo-pulsione.
La Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” analizza il volto osservandolo nella sua globalità, in chiave dinamica ed interattiva, riassumendo gli aspetti fondamentali di “Come si è dentro, così si è fuori”, ossia, una profonda relazione tra il Volto, i lineamenti di una persona e la sua vita interiore, quindi “il volto è davvero lo specchio dell’anima”, la nostra anima muovendosi dentro di noi modella il nostro corpo nelle sue forme esteriori e ci parla del modello comportamentale, di quali sono le nostre forze e le nostre debolezze, di come affrontiamo le vicende della vita.
La Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” permette una comunicazione con gli aspetti emozionali ed emotivi. Tale tecnica verte su una partecipazione intensa dell’assistito, diretta ad accordare una attiva trasmissione integrale del proprio sentire verso sé stessi e gli altri. I benefici sono costruiti sulla definizione di canali di dialogo, scevri da aspetti ragionati e raziocinanti, ma densi di contenuti analogici. L’interesse è indirizzato alla costruzione di meccanismi non razionali, ma associativi.
La Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” si prefigge di aiutare in primis se stessi, comprendersi e conoscersi più profondamente, nonché conoscere meglio i modelli comportamentali delle persone che ci circondano; difatti, ciò che viene sottolineato nella Formazione, è la modulazione del significato della morfologia del viso. Ogni uomo è qualcosa di unico e l’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica comprende, attraverso lo studio della forma, come intuire e carpire la sua unicità.
Il sistema italiano non presenta una specifica ed articolata disciplina normativa inerente all’attività di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica. Nel nostro ordinamento, inoltre, vige la libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La libertà di iniziativa economica non attiene alla sola libertà imprenditoriale ma comprende anche altre attività economiche.
Questa libertà può essere intesa anche con riferimento ad ogni iniziativa da cui possa derivare un vantaggio patrimoniale per chi la svolge, ivi compreso l’esercizio di una professione. Anche il lavoro professionale per cui non è richiesta una specifica abilitazione pubblica deve essere tutelato ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione.
Il sistema, tuttavia, prevede limiti in cui attività ed iniziativa dei privati possono muoversi. Le norme primarie o secondarie devono essere, comunque, interpretate conformemente ai principi in materia di libertà imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti limiterebbero la sfera di iniziativa in contraddizione con l’articolo 41 della Costituzione.
Per chiarire l’ambito applicativo nel quale gli Operatori di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” possono legittimamente realizzare i loro compiti è essenziale verificare gli spazi riservati dall’ordinamento alle figure professionali che teoricamente potrebbero presentare aspetti connessi e collimanti.
Riguardo alla professione del medico, non risultano così specifici riferimenti normativi organici e sistematici che ne circoscrivano l’area specifica di autonomia, evidenziandosi “solo sporadici, non coordinati, provvedimenti parziali” e rilevando una ulteriore fonte di incertezza nella consuetudine di definire “non mediche” alcune professioni, facendo così solo un generico riferimento a ciò che “non è” assistenza medico-chirurgica, la quale però non è mai stata adeguatamente tracciata.
Anche la definizione europea che indica come atto medico “la totalità degli atti professionali, ovvero attività scientifiche, d’insegnamento, formative, cliniche, educative, medico-terapeutiche, compiuti al fine di promuovere la salute, fornire la diagnosi, cure riabilitative e prevenzione” non appare adeguata a delineare con precisione gli ambiti di competenza.
La dottrina si è concentrata sulla custodia della peculiarità medica in riferimento a diagnosi e cura, così largamente convergendo con quanto emerso in giurisprudenza ove, tra l’altro, si individuano riservate al medico “l’effettuazione di diagnosi ed il rilascio di prescrizioni”, l’attività “di diagnosi e terapia” e l’espressione di “giudizi diagnostici e consigli”, così mettendo in risalto che “tutti quegli atti finalizzati alla diagnosi di malattie e alla prescrizione dei rimedi per curarle (anche se diversi da quelli ordinariamente praticati) sono atti tipici del medico”, poiché la professione medica “si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi”.
Si individuerebbe proprio nella diagnosi la peculiarità dell’atto medico, in quanto “l’intervento terapeutico può competere anche ad altre professioni o arti sanitarie, sempre però, e solo, previa indicazione diagnostica del medico”.
La disciplina della professione di psicologo è, all’opposto, più riconoscibile, in ragione dell’intervento della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.
La Legge chiarisce che la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Sono comprese, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Sono di esclusiva competenza dello psicologo l’uso di strumenti (conoscitivi e di intervento) che individuino segni di disfunzioni ed agiscano sui sintomi inerenti alla sfera psichica della persona.
A presidio delle attività riservate è posto l’articolo 348 del Codice penale secondo cui chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. L’interesse tutelato è quello che alcune professioni siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di abilitazione, in modo da garantire che l’attività venga svolta con le inderogabili competenze.
La ragione della salvaguardia non coincide, pertanto, con l’interesse corporativo delle varie categorie professionali, bensì con l’interesse generale della collettività.
Il profilo più problematico della norma riguarda l’interpretazione del termine “abusivamente”. Con tale espressione, infatti, il legislatore ha inteso tipicizzare le condotte penalmente rilevanti, facendo un rinvio alle disposizioni di leggi speciali che disciplinano l’esercizio delle professioni protette.
Le interpretazioni e le applicazioni dell’articolo 348 del Codice penale consentono, pertanto, di verificare vividamente il perimetro delle attività accordate necessariamente al medico ed allo psicologo e visualizzare l’area di impegno consentita all’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica.
Esiste, dunque, un settore di azione autonoma e libera per l’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica, perché costui non intende eseguire una terapia, ma mira al complessivo benessere fisico ed emotivo.
Questa pratica non è indirizzata ad esaminare un singolo sintomo ma ad osservare la globalità della persona; non si compiono diagnosi ma si supporta il soggetto attraverso, lo studio dell’anima, della personalità e che, partendo dalle forme (morfo) del viso, indaga la corrispondenza tra psichico e fisico come manifestazione fondamentale dell’essere.
Tali Conoscenze, guidano la persona verso un avanzamento delle potenzialità energetiche. l’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica non intende realizzare la cura diretta di distinte patologie, non utilizza farmaci né li prescrive.
L’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica invoca solo qualità naturali: si adopera il rapporto interpersonale con l’interlocutore, si accompagna il dialogo interiore e si cerca di implementare la capacità di autorelazione.
L’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica offre la possibilità di individuare punti deboli e punti di forza non di rado sconosciuti alla sfera razionale, di superare condizionamenti e barriere logiche, di conseguire originali competenze e abilità relazionali.
l’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica non travalica l’area di competenza di medici o psicologi: può essere esercitata senza impedimenti, in qualità di liberi professionisti, ai fini della crescita personale del beneficiario, per il suo sviluppo e la sua elevazione, oltre che per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al dissolvere disagi e per l’evoluzione personale.
Nulla vieta di avvalersi di tecniche dolci non invasive che stimolano le proprie potenzialità. Un’interpretazione bendisposta al riconoscimento di un’area di lecito esercizio della Psicomorfologia Olistica Energetica, è conforme anche al Diritto dell’Unione Europea.
A partire dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno è considerato un’area di prosperità e libertà che permette di avere accesso a beni, servizi, opportunità lavorative e commerciali nonché alla diversità culturale. Sono basilari nell’ordinamento comunitario i principi della libera concorrenza e circolazione di beni e servizi oltre che delle persone.
Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti, considerati dal diritto dell’Unione quali vere e proprie imprese, devono poter svolgere un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 TFUE); o offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri (articolo 56 TFUE).
La Direttiva n. 2002/0061 del 7 marzo 2002, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Paesi membri, ha anche stabilito il generale principio per cui chi è qualificato ad esercitare una professione nel Paese di provenienza può esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione.
Affinché le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti possano stabilirsi in un altro Stato membro od offrirvi i loro servizi su base temporanea, però, i diplomi, i certificati e altri titoli attestanti le qualifiche professionali quali rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti, e le disposizioni nazionali che disciplinano l’accesso alle diverse professioni devono essere coordinate e armonizzate (articoli 26 e 53 TFUE).
Sul punto, anzi, è da segnalare un principio affermato dalla Corte di Giustizia, recepito dal legislatore comunitario con la Direttiva n. 2018/958 del 28 giugno 2018, per cui le regolamentazioni delle professioni e le disposizioni degli Stati membri che limitino l’accesso alle professioni o il loro esercizio devono essere sottoposte ad una valutazione che consideri la necessarietà, l’idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e la proporzionalità al raggiungimento dello stesso.
Al fine di non limitare l’implementazione dei servizi professionali, di non ostacolare le iniziative di impresa individuale e di non precludere l’accesso al mercato italiano a professionisti che operano in altri paesi dell’Unione Europea, l’interpretazione delle attività riservate agli iscritti ad ordini, albi e collegi deve essere restrittiva.
La Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” è certamente una professione attinente alle Discipline Bio Naturali.
L’Italia non ha ancora ben regolamentato dal punto di vista legislativo questo campo di attività pur essendo depositati in Parlamento diversi progetti e disegni di Legge.
Iniziative normative di definizione e regolazione delle Discipline Bio Naturali sono state adottate, invece, da alcune Regioni. In tutti i casi la Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” è sussumibile nelle fattispecie approntate.
La Legge Regionale n. 2/2005 della Ragione Lombardia ha definito le prestazioni degli operatori in discipline bionaturali come l’insieme di attività e pratiche finalizzate al mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona.
La stessa Legge Regionale, inoltre, ha istituito il registro degli operatori del settore al quale possono (senza alcun obbligo per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale) iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti da un apposito comitato tecnico scientifico.
Inoltre, la Legge Regionale ha anche istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bionaturali, ponendo l’iscrizione in tale registro come condizione per l’accreditamento degli enti di formazione.
La Legge Regionale n. 2/2005 ha poi previsto anche per gli operatori del benessere naturale, nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P.), i percorsi formativi minimi per essere riconosciuti quali Operatori di qualità.
La Legge Regionale n. 16/2018 della Regione Veneto regola le prestazioni degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali, intese come pratiche finalizzate al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere globale della persona senza carattere di prestazione sanitaria. La Legge Regionale attribuisce alla Giunta regionale il potere di riconoscere i corsi di formazione professionale gestiti da organismi di formazione accreditati e istituisce il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, con funzione consultiva e di monitoraggio in materia.
Infine, la Legge Regionale Veneto istituisce l’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali al quale possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed acquisito il relativo attestato di frequenza. L’iscrizione nell’elenco non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
La Legge Regionale n. 2/2005 della Regione Toscana ha definito discipline del benessere e bio-naturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona e operatore in discipline del benessere e bio-naturali la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona.
La Legge Regionale Toscana ha precisato che per l’esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali è necessario un percorso di formazione di durata almeno triennale.
La Legge Regionale Toscana ha istituito il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali e l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, nel quale sono iscritti, in separate sezioni, gli enti di formazione maggiormente rappresentativi a livello nazionale e regionale e gli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali.
La Legge Regionale n. 11/2005 della Regione Emilia Romagna ha definito come naturopatia l’insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita e come naturopata l’operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.
La Legge Regionale Regione Emilia Romagna ha stabilito che il diploma da naturopata debba essere rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo. La Legge Regionale ha istituito il Comitato regionale per la naturopatia con finalità di consulenza per la Giunta regionale.
La Legge Provinciale n. 7/2013 della Provincia autonoma di Trento che ha inteso valorizzare le discipline bionaturali, definite come le attività e le pratiche che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita.
La stessa Legge Provinciale ha istituito presso la Provincia l’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali. Nell’elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta di un tavolo provinciale delle discipline bionaturali.
Anche alcune risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico hanno affermato che le attività dell’operatore del benessere naturale sono finalizzate al generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere” e che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a restrizioni (cfr. Risoluzioni nn. 85939/2015 e 80994/2016).
Nonostante i ritardi del legislatore nazionale, nel nostro ordinamento è emersa, quindi, già una rappresentazione delle Discipline Bionaturali. In più occasioni, la posizione delle Discipline Bionaturali è stata sottolineata anche dalla Giurisprudenza amministrativa.
È stato rilevato, a fini interpretativi, ad esempio l’interesse di queste pratiche alla vitalità della persona con una impostazione olistica della ricerca del benessere della stessa. Si è sottolineato che l’esercizio di discipline bionaturali è caratterizzato da una particolarità di approccio e di finalità, essendo queste volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.
Il riconoscimento dell’ordinamento come tracciato in favore delle Discipline Bio Naturali coinvolge, di certo, anche l’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” per i quali è salvaguardata l’opportunità di operare legittimamente e apertamente.
In assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa, che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali, deve ritenersi che allo stato attuale esse rientrino tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, liberamente esercitabili. L’attività di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro”, dunque, è ugualmente inclusa nell’ambito della Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Anche l’attività di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro”, è infatti, come previsto dalla norma, una “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Anche la riconducibilità alla disciplina delle professioni non organizzate tutela l’attività di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica. La legge 4/2013, difatti, favorisce l’organizzazione, la riconoscibilità e la promozione delle attività professionali.
Le associazioni professionali possono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e vigilare sul contegno degli associati. La Legge promuove, inoltre, l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni.
La figura professionale dell’Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” è già oggetto dell’adozione volontaria di una disciplina volontaria sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza, promossa con l’assistenza di ISVACECOP.
La qualificazione della prestazione professionale potrebbe altresì basarsi, all’esito del processo di conformità, su di una normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulle linee guida CEN 14 del 2010.
Le associazioni professionali possono anche rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla regolare iscrizione ed ai requisiti per partecipare all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente; all’eventuale possesso dell’iscritto di una certificazione.
Le abilità e le azioni della Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” partecipano anche della disciplina di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 inerente agli apprendimenti non formali e informali.
Questo testo ha inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende di lavoro, di studio e di vita.
Sia l’applicazione e lo studio per assumere il ruolo di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” sia gli esercizi e le esperienze che il professionista sollecita nei confronti del soggetto configurano tutte operazioni di “apprendimento permanente” e “apprendimento informale”.
Per “apprendimento permanente”, infatti, si fa riferimento a qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale.
L’“apprendimento informale” è, piuttosto, inteso quello che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
Le tecniche apprese nel percorso formativo di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” e le pratiche suggerite sono, poi, di certo una “competenza” perché possono consistere in una comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento informale.
L’operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” dunque, può esercitare la professione senza impedimenti e a buon diritto. Devono, in ogni caso, sempre aversi conto a limiti e divieti posti dall’ordinamento.
Fatti salvi gli estremi patologici rappresentati dalle fattispecie penali, per limitare il rischio di contestazioni è opportuno, ad ogni buon conto, che l’operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” osservi sempre le prescrizioni di legge ed alcune indicazioni pratiche.
L’iscrizione ad una associazione e la certificazione delle competenze sono azioni che consentono già di palesare il campo e le modalità di intervento e rendere esplicita la promozione di un’attività professionale riconosciuta e definita.
È utile che chiunque svolga l’attività di Operatore di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” contraddistingua la propria occupazione, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espressi riferimenti e chiare descrizioni.
L’inadempimento all’obbligo di corretta comunicazione, oltre ad ingenerare sospetto di sconfinamento nell’ambito delle attività riservate ad altri professionisti, rientrerebbe, tra l’altro, tra le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori secondo il Codice del Consumo.
È indispensabile eludere qualsiasi atto di diagnosi o proposta di cura. È appropriato chiarire nei confronti di ogni interlocutore che le tecniche di Psicomorfologia Olistica Energetica “Metodo Nazzaro” si realizzano con attività induttiva ed argomentativa e mai come terapia.
Qualora l’operatore riscontri, poi, sulla base delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata, che il cliente necessiti di sostegni o cure del tutto estranei al proprio ambito di influenza, dovrebbe immediatamente indirizzare il soggetto verso altri professionisti.
Roma, Febbraio 2022