Titolo di studio per l’attività e/o la formazione in Naturopatia & Discipline Bio Naturali
Sono apparsi su alcuni siti internet degli avvisi ove è riferito che sussisterebbe l’imposizione del conseguimento di specifici titoli di studio per accedere ai corsi di formazione per naturopati. Tali affermazioni possono essere smentite.
La Naturopatia, nonostante la consistente diffusione, è un fenomeno non compiutamente regolamentato dal nostro ordinamento.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Naturopatia è una disciplina complementare a quella medica, che consente di contribuire alla prevenzione di malattie ed alla promozione della salute. L’OMS ha rilevato che il Naturopata valuta lo stato funzionale ed energetico della persona con criteri che considerano l’aspetto globale, l’energia vitale, l’alimentazione e lo stile di vita. Il Naturopata è un consulente che fornisce proposte inerenti ai comportamenti, anche adoperando metodologie non invasive di stimolazione energetiche. Il campo di attività del Naturopata è nelle aree non mediche (cfr. La Dichiarazione di Alma Ata del 1978).
Nell’ordinamento italiano vige la libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione. Inoltre, l’art. 35 della Costituzione tutela il lavoro in ogni sua forma, anche professionale.
Il nostro ordinamento ha espressamente individuato le ipotesi per le quali l’esercizio di una attività o di una professionale richiede il conseguimento di uno specifico titolo di studio o una specifica autorizzazione o abilitazione.
A presidio delle attività riservate a specifiche categorie professionali è posto l’art. 348 c.p., secondo cui solo chi esercita abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito.
Per esercitare l’attività di naturopata o per partecipare ad eventi di formazione autonoma per l’esercizio di questa attività Professionale non è necessario, a legislazione vigente, essere in possesso di un particolare titolo di studio statale.
L’ordinamento punisce soltanto colui che esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
L’abuso consiste proprio nell’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale licenza, da parte di chi non l’abbia conseguita.
Se non è previsto un titolo di studio o una abilitazione propria, l’ufficio può essere esercitato senza impedimenti ed anche la preparazione può essere liberamente promossa ed organizzata.
Anzi, proprio in questi casi la Formazione di Qualità promossa da enti di natura privata di particolare esperienza e precedenti riscontri, diviene utile ed adatta a rendere il Professionista preparato, consapevole e riconoscibile dall’utenza.
Per le competenze e le attività dei naturopati non sono richiesti specifici titoli di studio. La nostra legge, insomma, non regolamenta ancora nei dettagli tali ambiti di attività.
L’articolo 2229 del Codice civile affida alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. In assenza di una fonte primaria che ponga espressamente delle norme non possono essere collocati ostacoli all’insegnamento e all’impegno.
Il disinteresse della legge ordinaria ha uno specifico valore. Se l’ordinamento ritiene di non dominare tale ambito e di richiedere per il suo esercizio determinati titoli di studio, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex articolo 41 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza 149/1988).
Non è in questione, pertanto, la possibilità di esercitare le pratiche della Naturopatia e vi è la facoltà di svolgere tale attività. Non vi è una generica ed aprioristica preclusione dell’esercizio di particolari pratiche (Cassazione penale 16626/2005). Praticare la Naturopatia è lecito anche senza avere una laurea statale (Cassazione penale 8885/16).
L’esercizio di Discipline Bio Naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, è da ritenersi consentito (cfr. T.A.R. Piemonte 46/2017; T.A.R. Sicilia Palermo 3023/2015; T.A.R. Toscana 770/2011; T.A.R. Lombardia 2760/20132). Il Naturopata non è una figura professionale giuridicamente confinata; non sono previsti albi. Non è richiesta per l’attività dei Naturopati alcun titolo statale abilitativo (TAR Emilia-Romagna, Bologna 207/2021).
Anche la prassi amministrativa ha più volte puntualizzato che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività dei naturopati possono riguardare la salvaguardia di un naturale benessere e non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo di studio (Nota n. 68457 del 14-5-2015 del Ministero dello Sviluppo Economico; Nota n. 117339 del 14-7-2015 del Ministero dello Sviluppo Economico; Risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico).
In mancanza di una disciplina legislativa nazionale che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività dell’operatore del benessere naturale sia un’attività esercitabile senza titolo di studio statale.
Gli operatori del benessere naturale possono, dunque, esercitare la professione ed attendere a percorsi di preparazione e studio senza dover necessariamente e anticipatamente conseguire una Laurea.
Alcune Regioni hanno approvato specifici provvedimenti in materia; tra questi si segnalano: la Legge Regionale n. 2/2005 della Ragione Lombardia, la Legge Regionale n. 16/2018 della Regione Veneto e la Legge Regionale n. 2/2005 della Regione Toscana.
In nessuno di questi atti è stabilito che per accedere a strutture istruttive per l’attività di naturopata debba essere preventivamente e inevitabilmente conseguito un particolare titolo di studio. In ogni caso, nessuna Regione avrebbe potuto inserire restrizioni di sorta ai cicli di preparazione o realizzazione dei naturopati. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, di leggi regionali che hanno tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali, trattandosi di materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, per cui è indispensabile una disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti i requisiti per l’accesso alle pratiche bionaturali (Corte Cost., 20 maggio 2013, n. 98).
Nessun fonte di rango comunitario, inoltre, ha imposto per l’accesso alle discipline dei naturopati particolari titoli di studio. Solo alcuni atti di indirizzo hanno consigliato a tutti gli Stati membri di riferirsi a determinati requisiti per gli operatori non medici e di rendere i livelli di apprendimento adeguati (cfr. Relazione – A4-0075/1997 Parlamento Europeo; Risoluzione 1206/1999 Parlamento UE).
Pur essendovi una ampia area di libertà, resta, in ogni caso, l’opportunità e la convenienza di certificare le proprie competenze. Tale attività ad opera di enti già apprezzati consente di rendere verificabili le proprie pratiche, aumenta la professionalità e consente un riconoscimento diffuso.
La qualificazione della prestazione professionale può basarsi, all’esito del processo di conformità, su di una normativa tecnica UNI (cfr. direttiva europea n. 34/1998 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Si segnalano le norme tecniche di interesse:
● la Norma numero: UNI 11491:2013: Figura professionale del naturopata – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza;
● la Norma numero: UNI 11713:2018: Professionisti del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
È corretto, pertanto, richiamare l’utilità e la convenienza delle norme volontarie per la Certificazione Competenze professionali. La procedura si sviluppa in tre principali fasi: domanda e controllo dei prerequisiti di esperienza professionale e formazione globale; esame di certificazione con esaminatori qualificati e delibera adottata da esperti della materia indipendenti.
Altro aspetto di notevole interesse è la possibilità per le associazioni professionali di rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla regolare iscrizione ed ai requisiti per partecipare all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente; all’eventuale possesso dell’iscritto di una certificazione. Le medesime associazioni possono esse stesse promuovere la costituzione di organismi di certificazione di competenze.
La legge promuove, inoltre, l’autoregolamentazione e la qualificazione volontaria dell’attività.
I Naturopati, ben prescindendo da titoli di studio pubblici, possono beneficiare delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 13/2013 inerente agli apprendimenti non formali e informali.
Questo testo ha inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende di lavoro, di studio e di vita.
I naturopati, pertanto, possono ben individuare, validare e certificare le competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi Legge4/2013.
Napoli, 7 giugno 2023
Avvocato Sergio Carozza