Discipline Analogiche Benemegliane
Esercizio delle Professioni legate alla
Comunicazione Analogica® Non Verbale
(Ipnosi Dinamica® – relazionale non clinica)
e Legislazione Corrente

Parere Legale Promosso da U. P. D. A.
Università Popolare “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche

Con il supporto e Patrocinio del SINAPE CISL

a cura dello Studio Legale Carozza
Avvocato Sergio Carozza
Idoneità a cura del dott. Fabio Ambrosi Perito Forense CTP
(Consulente Tecnico di Parte)

Le Discipline Analogiche Benemegliane sono un particolare tipo di comunicazione emozionale a soggetto vigile, affine a certe tecniche ipnosofrologiche, prodotto delle ricerche dello psicologo e ipnologo Stefano Benemeglio – ovvero uno sviluppo a utilizzo non sanitario della Ipnosi Dinamica Benemegliana – che permette una comunicazione efficace con gli aspetti emozionali ed emotivi. Tale tecnica verte su una partecipazione intensa, e partecipata con emotività da parte dell’assistito, diretta ad accordare una attiva trasmissione integrale del proprio sentire emozionale verso sé stessi e gli altri. I benefici sono costruiti sulla definizione di canali comunicativi scevri di aspetti ragionati e raziocinanti ma densi di contenuti analogici, ovvero non razionali, cioè emozionali. L’interesse è indirizzato alla costruzione di meccanismi non razionali appunto, ma associativi. Sono essenziali apprezzamenti di elaborazioni dell’inconscio. 1

La Comunicazione Analogica consente alla persona di accedere alla parte inconscia di sé e degli altri e di guadagnare enorme sensibilità.

Le Discipline Analogiche e la metodica derivata non clinica qui descritta, impiegano l’Ipnosi Dinamica, o Sistemi Induttivi Benemegliani, per accompagnare la persona verso uno stato di comunicazione profonda con se stessa.

L’Ipnosi Dinamica scoperta da Stefano Benemeglio si distingue dall’ipnosi tradizionale in quanto la persona resta consapevole, presente a se stessa, in uno stato di ricettività massima a livello emotivo attraverso la comunicazione analogica, ossia l’uso dei linguaggi emotivi non verbali: vive infatti un coinvolgimento di emozioni che lei stessa attiva e che le consente di trasformare
gli atti comunicativi ricevuti in una realtà soggettiva vera e propria (comunicazione diretta con la propria sfera emotiva).

1 Benemeglio S., C'era una volta l'Ipnosi. Storia Di Una Rivoluzione, OM EDIZIONI.

A differenza dell’ipnosi tradizionale che poggia sullo stimolo di uno stato di rilassamento della persona attraverso l’uso della voce e dell’elemento verbale, l’Ipnosi Dinamica:
– mira a creare tensione emozionale nel soggetto
– considera l’evento ipnotico non più anomalo, ma una condizione mutevole e transitoria, peraltro continuamente sperimentabile nella vita quotidiana (da qui la dinamicità)
– impiega la comunicazione non verbale (anziché strutture linguistiche)
– è sinonimo di una comunicazione profonda con l’istanza emotiva pur consentendo alla sfera razionale di mantenersi presente e vigile
– è oggetto di costante attività di ricerca e sperimentazione

Mediante stimolazioni non verbali, ossia segni (cosiddetti “asta, cerchio o triangolo”), gesti, suoni, espressioni comunicative, privi di contenuti logici e informativi, ma a marcato contenuto emotivo, l’operatore indirizza un dialogo emozionale profondo con l’assistito, che avviene nell’inconscio di quest’ultimo, valicando i limiti logici, per una disposizione emotiva più luminosa e bilanciata, orientata al superamento di eventuali problemi e atteggiamenti emotivi comuni, di cui un po’ tutti noi possiamo fare esperienza, ognuno in modo unico e personale.

La scoperta dell’Ipnosi Dinamica da parte di Stefano Benemeglio ha rappresentato un laboratorio matrice, un punto di partenza nello studio dei linguaggi emotivi dell’individuo, evolvendosi poi nel modello della Comunicazione Analogica Non Verbale, nella Filosofia Analogica e nella Fisioanalogia, e conducendo così ad identificare le Discipline Analogiche Benemegliane come un complesso di scoperte, conoscenze e metodologie olistiche sulle leggi e sulle regole che governano l’emotività dell’uomo.

Le Discipline Analogiche Benemegliane si utilizzano per lo sviluppo personale, per moderare gli stati di nervosismo, evitare atteggiamenti negativi, migliorare gli stati di malessere, ottenere un’auto-immagine di sé positiva, costruttiva, equilibrata e ottimista.

Il sistema italiano non presenta una specifica ed articolata disciplina normativa inerente all’attività dell’ipnosi e forme derivate, come le Discipline Analogiche ed altre simili, quando queste siano svolte in ambito esterno a quello sanitario e scevro di intenzionalità di trattamento di patologie. Per altre discipline per certi versi affini, si intende ad esempio la Programmazione Neurolinguistica (PNL) di R. Bandler e J. Grinder, ampiamente utilizzata in tutto il mondo per la crescita personale dell’autostima, oltre che in campo relazionale, sociale e aziendale. Ed anche la Sofrologia, metodo di rilassamento dinamico sviluppato dal A. Caycedo. 

Nel nostro ordinamento vige la libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La libertà di iniziativa economica non attiene alla sola libertà imprenditoriale ma comprende anche altre attività economiche.

Questa libertà può essere intesa anche con riferimento ad ogni iniziativa da cui possa derivare un vantaggio patrimoniale per chi la svolge, ivi compreso l’esercizio di una professione. Anche il lavoro professionale per cui non è richiesta una specifica abilitazione pubblica deve essere tutelato ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione.

Il sistema, tuttavia, prevede limiti in cui attività ed iniziativa dei privati possono muoversi. Le norme primarie o secondarie devono essere, comunque, interpretate conformemente ai principi in materia di libertà imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti limiterebbero la sfera di iniziativa in contraddizione con l’articolo 41 della Costituzione.

Per chiarire l’ambito applicativo nel quale gli ipnotisti, gli operatori di PNL, della Sofrologia e quelli delle Discipline Analogiche Benemegliane (Analogisti) possono legittimamente realizzare i loro compiti è essenziale verificare gli spazi riservati dall’ordinamento di tali figure professionali che hanno aspetti connessi e collimanti, ma anche difformi tra loro.

Riguardo alla professione del medico, non risultano specifici riferimenti normativi organici e sistematici che ne circoscrivano l’area specifica di autonomia, evidenziandosi “solo sporadici, non coordinati, provvedimenti parziali” e rilevando una ulteriore fonte di incertezza nella consuetudine di definire “non mediche” alcune professioni, facendo così solo un generico riferimento a ciò che “non è” assistenza medico-chirurgica, la quale però non è mai stata adeguatamente tracciata.

Nel nostro ordinamento, infatti, non è presente una definizione in positivo di “atto medico” e anche la definizione europea che indica come atto medico “la totalità degli atti professionali, ovvero attività scientifiche, d’insegnamento, formative, cliniche, educative, medico-terapeutiche, compiuti al fine di promuovere la salute, fornire la diagnosi, cure riabilitative e prevenzione” non appare adeguata a delineare con precisione gli ambiti di competenza.

La dottrina si è concentrata sulla custodia della peculiarità medica in riferimento a diagnosi e cura, così largamente convergendo con quanto emerso in giurisprudenza ove, tra l’altro, si individuano riservate al medico “l’effettuazione di diagnosi ed il rilascio di prescrizioni”, l’attività “di diagnosi e terapia” e l’espressione di “giudizi diagnostici e consigli”, così mettendo in risalto che “tutti quegli atti finalizzati alla diagnosi di malattie e alla prescrizione dei rimedi per curarle (anche se diversi da quelli ordinariamente praticati) sono atti tipici del medico”, poiché la professione medica “si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi”.

Si individuerebbe proprio nella diagnosi la peculiarità dell’atto medico, in quanto “l’intervento terapeutico può competere anche ad altre professioni o arti sanitarie, sempre però, e solo, previa indicazione diagnostica del medico”.

La disciplina della professione di psicologo è, all’opposto, più chiaramente riconoscibile in ragione dell’intervento della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.

La Legge chiarisce che la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Sono comprese, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Sono di esclusiva competenza dello psicologo l’uso di strumenti (conoscitivi e di intervento) che individuino segni di disfunzioni ed agiscano sui sintomi inerenti alla sfera psichica della persona.

A presidio delle attività riservate è posto l’articolo 348 del Codice penale secondo cui chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. L’interesse tutelato è quello che alcune professioni siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di abilitazione, in modo da garantire che l’attività venga svolta con le inderogabili competenze.

La ragione della salvaguardia non coincide, pertanto, con l’interesse corporativo delle varie categorie professionali, bensì con l’interesse generale della collettività.

Il profilo più problematico della norma riguarda l’interpretazione del termine “abusivamente”. Con tale espressione, infatti, il legislatore ha inteso tipizzare le condotte penalmente rilevanti, facendo un rinvio alle disposizioni di leggi speciali che disciplinano l’esercizio delle professioni protette. Le interpretazioni e le applicazioni dell’articolo 348 del Codice penale consentono, pertanto, di verificare vividamente il perimetro delle attività accordate necessariamente al medico ed allo psicologo e visualizzare l’area di impegno consentita all’ipnotista e ad altre professioni di tipo affine.

La Giurisprudenza ha contenuto l’esercizio di ipnosi riservato al medico e allo psicologo in precisi ambiti il che permette di riscontrare una effettiva indipendenza di iniziativa degli ipnotisti e Analogisti non medici o psicologi.

Per il ruolo del medico, si considerano esercizio abusivo le condotte implicanti valutazioni preventive, diagnostiche e curative di patologie, le attività che importino scelte e valutazioni di carattere diagnostico e le pratiche con finalità di cura immediata di malattie.

La Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza di un quadro interpretativo che annovera tra le attività di esclusiva competenza dei medici l’ipnosi curativa nello specifico caso, però, in cui siano compiute scelte e valutazioni di carattere diagnostico.

Per configurare delitto di svolgimento delle attività di psicologo in assenza dell’iscrizione nel relativo albo professionale, invece, si verifica che il disturbo di cui soffre il paziente sia di natura psicologica e che l’assistito miri ad ottenere esplicitamente la guarigione.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare, tuttavia, che l’ipnosi non costituisce necessariamente forma di psicoterapia, ma diviene tale solo se impiegata nell’ambito di un processo psicoterapeutico.

L’ipnosi non costituisce, pertanto, necessariamente una forma di psicoterapia, ma diviene tale solo nell’ambito di un processo psicoterapeutico, con conseguente necessità che unicamente chi intende avvalersene a tale scopo sia a ciò legittimato per essere iscritto nei relativi albi.

Esiste, dunque, un settore di azione autonoma e libera per l’Analogista, operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane, perché costui non intende eseguire una terapia ma mira al complessivo benessere fisico, mentale ed emotivo.

Questa pratica non è indirizzata ad esaminare un singolo sintomo ma ad osservare la globalità della persona; non si compiono diagnosi ma si supporta il soggetto attraverso strumenti analogici, quali la comunicazione non verbale, quella simbolica e la comunicazione analogica propriamente intesa. Le Discipline Analogiche Benemegliane sono una modalità di comunicazione profonda con la propria sfera emotiva i cui effetti sono basati sulla codificazione automatica di atti comunicativi privi di significato razionale e logico ma carichi di significati analogici; questi atti vengono recepiti unicamente per processi di tipo associativo non razionale, stimolando i dinamismi emotivi ed istintuali.

Le applicazioni di tale esercizio attengono al miglioramento personale e si esplicano attraverso i principi della cosiddetta Filosofia Analogica e della Fisioanalogia. Le Discipline Analogiche Benemegliane guidano le persone in un percorso per un avanzamento delle potenzialità energetiche. Esse non intendono realizzare la cura diretta di distinte patologie, non utilizzano farmaci né predispongono terapie.

Le Discipline Analogiche Benemegliane invocano solo qualità naturali: si adopera il rapporto interpersonale con l’interlocutore, si accompagna il dialogo interiore e si cerca di implementare la capacità di autorelazione. Le Discipline Analogiche Benemegliane cercano di implementare i linguaggi emotivi non verbali, attraverso i quali l’individuo comunica con le proprie esigenze profonde. Questa inedita modalità di comunicazione offre la possibilità di individuare punti deboli e punti di forza non di rado sconosciuti alla sfera razionale, di superare condizionamenti e barriere logiche, di conseguire originali competenze e abilità relazionali.

L’Analogista, operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane, non travalica l’area di competenza di medici o psicologi: le discipline medesime possono essere esercitate senza impedimenti dagli Analogisti, in qualità di liberi professionisti, ai fini della crescita personale del beneficiario, per il suo sviluppo e la sua elevazione, oltre che per la riscoperta di risorse e  per l’insegnamento di tecniche atte a promuovere il benessere e l’evoluzione personale. Nulla vieta di avvalersi di tecniche dolci non invasive che stimolino le proprie potenzialità.

Un’interpretazione bendisposta al riconoscimento di un’area di lecito esercizio da parte dell’Analogista, operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane è conforme anche al Diritto dell’Unione Europea. A partire dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno è considerato un’area di prosperità e libertà che permette di avere accesso a beni, servizi, opportunità lavorative e commerciali nonché alla diversità culturale. Sono basilari nell’ordinamento comunitario i principi della libera concorrenza e circolazione di beni e servizi oltre che delle persone.

Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti, considerati dal diritto dell’Unione quali vere e proprie imprese, devono poter svolgere un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 TFUE); o offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri (articolo 56 TFUE).

La Direttiva n. 2002/0061 del 7 marzo 2002, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Paesi membri, ha anche stabilito il generale principio per cui chi è qualificato ad esercitare una professione nel Paese di provenienza può esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione.

Affinché le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti possano stabilirsi in un altro Stato membro od offrirvi i loro servizi su base temporanea, però, i diplomi, i certificati e altri titoli attestanti le qualifiche professionali quali rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti, e le disposizioni nazionali che disciplinano l’accesso alle diverse professioni devono essere coordinate e armonizzate (articoli 26 e 53 TFUE).

Sul punto, anzi, è da segnalare un principio affermato dalla Corte di Giustizia, recepito dal legislatore comunitario con la Direttiva n. 2018/958 del 28 giugno 2018, per cui le regolamentazioni delle professioni e le disposizioni degli Stati membri che limitino l’accesso alle professioni o il loro esercizio devono essere sottoposte ad una valutazione che consideri la necessarietà, l’idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e la proporzionalità al raggiungimento dello stesso.

Al fine di non limitare l’implementazione dei servizi professionali, di non ostacolare le iniziative di impresa individuale e di non precludere l’accesso al mercato italiano a professionisti che operano in altri paesi dell’Unione Europea, l’interpretazione delle attività riservate agli iscritti ad ordini, albi e collegi deve essere restrittiva.

L’esercizio delle Discipline Analogiche Benemegliane da parte dell’Analogista appartiene alle Discipline Bio Naturali.

L’Italia ha regolamentato in parte dal punto di vista legislativo questo campo di attività con la Legge n°4/2013, la quale a sua volta tiene in considerazione la Legge n°111/2011 promulgata in Italia. Essa è stata programmata quale apertura al libero scambio professionale e per attivare le liberalizzazioni. Ed ora è, da più di un decennio, norma dello Stato a tutti gli effetti. Va in particolare osservato ciò che è previsto all’Art. 29/bis della medesima: “Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’Art. 33, 5° comma della Costituzione; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero”.

Iniziative normative di definizione e regolazione delle Discipline Bio Naturali sono state adottate anche da alcune Regioni. In tutti i casi le Discipline Analogiche Benemegliane e l’Analogista sono sussumibili nelle fattispecie approntate. La Legge Regionale n. 2/2005 della Regione Lombardia ha definito le prestazioni degli operatori in discipline bionaturali come l’insieme di attività e pratiche finalizzate al mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. La stessa Legge Regionale, inoltre, ha istituito il registro degli operatori del settore al quale possono (senza alcun obbligo per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale) iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti da un apposito comitato tecnico scientifico. Inoltre, la Legge Regionale ha anche istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bionaturali, ponendo l’iscrizione in tale registro come condizione per l’accreditamento degli enti di formazione. La Legge Regionale n. 2/2005 ha poi previsto anche per gli operatori del benessere naturale, nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P.), i percorsi formativi minimi per essere riconosciuti quali Operatori di qualità.

La Legge Regionale n. 16/2018 della Regione Veneto regola le prestazioni degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali, intese come pratiche finalizzate al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere globale della persona senza carattere di prestazione sanitaria. La Legge Regionale attribuisce alla Giunta regionale il potere di riconoscere i corsi di formazione professionale gestiti da organismi di formazione accreditati e istituisce il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, con funzione consultiva e di monitoraggio in materia. Infine, la Legge Regionale istituisce l’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali al quale possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed acquisito il relativo attestato di frequenza. L’iscrizione nell’elenco non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

La Legge Regionale n. 2/2005 della Regione Toscana ha definito discipline del benessere e bio-naturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona e operatore in discipline del benessere e bio-naturali la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona.

La Legge Regionale ha precisato che per l’esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali è necessario un percorso di formazione di durata almeno triennale. La Legge Regionale ha istituito il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali e l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio- naturali, nel quale sono iscritti, in separate sezioni, gli enti di formazione maggiormente rappresentativi a livello nazionale e regionale e gli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali.

La Legge Regionale n. 11/2005 della Regione Emilia Romagna ha definito come naturopatia l’insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita e come naturopata l’operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita. La Legge Regionale ha stabilito che il diploma da naturopata debba essere rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo. La Legge Regionale ha istituito il Comitato regionale per la naturopatia con finalità di consulenza per la Giunta regionale.

La Legge Provinciale n. 7/2013 della Provincia autonoma di Trento che ha inteso valorizzare le discipline bionaturali, definite come le attività e le pratiche che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. La stessa Legge Provinciale ha istituito presso la Provincia l’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali. Nell’elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta di un tavolo provinciale delle discipline bionaturali.

Anche alcune risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico hanno affermato che le attività dell’operatore del benessere naturale sono finalizzate al generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere” e che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a restrizioni (cfr. Risoluzioni nn. 85939/2015 e 80994/2016).

Nonostante i ritardi del legislatore nazionale, nel nostro ordinamento è emersa, quindi, già una rappresentazione delle Discipline Bionaturali. In più occasioni, la posizione delle Discipline Bionaturali è stata sottolineata anche dalla Giurisprudenza amministrativa.

È stato rilevato, a fini interpretativi, ad esempio l’interesse di queste pratiche alla vitalità della persona con una impostazione olistica della ricerca del benessere della stessa. Si è sottolineato che l’esercizio di discipline bionaturali è caratterizzato da una particolarità di approccio e di finalità, essendo queste volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.

Il riconoscimento dell’ordinamento come tracciato in favore delle Discipline Bio Naturali coinvolge, di certo, anche gli Analogisti, operatori delle Discipline Analogiche Benemegliane, per i quali è salvaguardata l’opportunità di operare legittimamente e apertamente.

In assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa, che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali, deve ritenersi che allo stato attuale esse rientrino tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, liberamente esercitabili

Le attività applicative della Comunicazione Analogica Non Verbale, della Filosofia Analogica, della Fisioanalogia e dei Sistemi Induttivi Benemegliani quali stimolazioni benefiche analogiche in stato vigile e in pieno autocontrollo dell’assistito, nella fattispecie scevre da orientamenti clinici, definite come metodologia delle Discipline Analogiche Benemegliane, dunque, sono da intendersi attività inclusa nell’ambito della Legge 4/2013, che, come già indicato, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Anche quella dell’Analogista operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane è infatti, come previsto dalla norma, una “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Anche la riconducibilità alla disciplina delle professioni non organizzate tutela l’Analogista operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane. La legge 4/2013, difatti, favorisce l’organizzazione, la riconoscibilità e la promozione delle attività professionali.

Le associazioni professionali possono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e vigilare sul contegno degli associati. La Legge promuove, inoltre, l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni. La figura professionale dell’ANALOGISTA, è già stata oggetto dell’adozione volontaria di una disciplina per la certificazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza, promossa con l’assistenza di AJA EUROPE.

La qualificazione della prestazione professionale potrebbe altresì basarsi, all’esito del processo di conformità, su di una normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulle linee guida CEN 14 del 2010.

Le associazioni professionali possono anche rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla regolare iscrizione ed ai requisiti per partecipare all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente; all’eventuale possesso dell’iscritto di una certificazione.

Le abilità e le azioni delle Discipline Analogiche Benemegliane e dell’Analogista partecipano anche della disciplina di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 inerente agli apprendimenti non formali e informali

Questo testo ha inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende di lavoro, di studio e di vita.

Sia l’applicazione e lo studio per assumere il ruolo di Analogista, operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane, sia gli esercizi e le esperienze che il professionista sollecita nei confronti del soggetto configurano tutte operazioni di “apprendimento permanente” e “apprendimento informale”.

Per “apprendimento permanente”, infatti, si fa riferimento a qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale.

L’“apprendimento informale” è, piuttosto, inteso quello che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Le tecniche apprese dei Sistemi Induttivi Benemegliani e le pratiche suggerite sono, poi, di certo una “competenza” perché possono consistere in una comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento informale.

L’Analogista operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane, dunque, può esercitare la professione senza impedimenti e a buon diritto. Devono, in ogni caso, sempre aversi in conto limiti e divieti posti      dall’ordinamento. Una prima disposizione rilevante è l’articolo 613 del Codice penale secondo cui chiunque, mediante suggestione ipnotica pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il reato si realizza in presenza di due presupposti: 

  1. il soggetto passivo, prima dell’intervento del soggetto attivo, non deve essere capace di intendere e di volere; Il punto fondamentale nell’analisi del fatto tipico di reato è proprio il consenso. Per accedere all’esercizio delle Discipline Analogiche Benemegliane è indispensabile per l’Analogista aver raccolto il consenso personale dell’interessato. 
  2. deve mancare il consenso o, se presente, deve essere invalido del soggetto passivo.

La seconda norma in materia di ipnosi è l’articolo 728 del Codice penale, secondo cui chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con un’ammenda.

Si tratta di un reato che ha come presupposti: 1) il non consenso del soggetto passivo al trattamento; 2) l’induzione in stato di narcosi o di ipnosi profonda oppure la soppressione della coscienza e della volontà dello stesso soggetto; 3) un pericolo per l’incolumità della persona. Il reato in oggetto si configura prima che si sia verificato un danno e solo per la mera messa in pericolo dell’incolumità della persona.

Anche in questo caso un ruolo importante è svolto dal consenso, che, per non configurare ipotesi di reato più gravi, deve essere prestato personalmente. Si tratta di un reato a forma libera, poiché la condotta dolosamente diretta a porre una persona in stato d’ipnotismo oppure a sopprimerne la coscienza e la volontà, mettendo, al contempo, in pericolo l’incolumità del soggetto, può essere realizzata con ogni mezzo. La configurabilità del reato è legata ad un evento ben definito (la soppressione della coscienza o della volontà), che non si risolve in un mero stato di suggestione, ma in uno stato di incapacità quantomeno parziale. L’ulteriore evento è costituito dal pericolo per l’incolumità della persona.

Fatti salvi gli estremi patologici rappresentati dalle fattispecie penali appena richiamate, per limitare il rischio di contestazioni l’Analogista operatore delle Discipline Analogiche Benemegliane osserverà sempre le prescrizioni di legge e ogni indicazione pratica.

L’iscrizione ad una associazione e la certificazione delle competenze sono azioni che consentono già di palesare il campo e le modalità di intervento e rendere esplicita la promozione di un’attività professionale riconosciuta e definita.

È utile che chiunque svolga l’attività di Analogista contraddistingua la propria occupazione, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espressi riferimenti e chiare descrizioni.

L’inadempimento dell’obbligo di corretta comunicazione, oltre ad ingenerare sospetto di sconfinamento nell’ambito delle attività riservate ad altri professionisti, rientrerebbe, tra l’altro, tra le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori secondo il Codice del Consumo.

È indispensabile eludere qualsiasi atto di diagnosi o proposta di cura. È appropriato chiarire nei confronti di ogni interlocutore che l’esercizio delle Discipline Analogiche Benemegliane da parte dell’Analogista si realizza con attività induttiva ed argomentativa e mai come terapia.

Qualora l’operatore riscontri, poi, sulla base delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata, che il cliente necessiti di sostegni o cure del tutto estranei al proprio ambito di influenza, dovrà immediatamente indirizzare il soggetto verso altri professionisti.

Studio Legale Carozza

Centro Direzionale ISOLA F10 – 80143 Napoli,

Via C. Battisti, 103 – 81100 Caserta

Napoli, 18 marzo 2021

“Questa relazione è stata analizzata dal Perito Forense CTP (Consulente Tecnico di Parte) Dott. Fabio Ambrosi*, che l’ha trovata idonea e confacente – relativamente al tema trattato – allo stato dell’arte tecnico e giuridico”.

(*) iscritto al n° di pos. 927 al Collegio dei Periti Esperti Consulenti della Regione Toscana, con valenza Nazionale, depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

    Firenze, Marzo 2022

Scarica l’articolo integrale qui!

Continua la lettura

Richiedi informazioni personalizzate

Chiama oggi al (+39) 331 85 69 500

Chiedi alla Segreteria
Iscrizione Newsletter

SINAPE FeLSA CISL | Sindacato Interdisciplinare di Categoria – Naturopatia e Discipline Olistiche BioNaturali