Regolamento di Attuazione dello Statuto
SINAPE FeLSA CISL

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
Firenze 7 Luglio 2022

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CAPITOLO I
SEDE, ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
Art. 1 – La sede sociale legale del SINAPE-FeLSA-CISL è in Roma Via dei Mille, 56.
La Segreteria Generale, Amministrativa ed Organizzativa è in Capaccio (SA) Via Filippo Turati, 18-20
Art. 2 – Possono essere iscritti al SINAPE-FeLSA-CISL tutti gli Operatori delle Discipline Olistich Bio Naturali, Naturopatiche e Naturalistiche
Art. 3 – La domanda di iscrizione al SINAPE-FeLSA-CISL deve essere sottoscritta dall’interessato, correlata da Curriculum e Documenti di Identità in corso di validità, e indirizzata alla Segreteria Nazionale anche tramite i Coordinamenti.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’aspirante associato che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Nazionale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all’interessato.
Contro la delibera di non accettazione dell’atto di delega, l’aspirante associato, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può far ricorso. La Segreteria Nazionale, deciderà in via definitiva entro 20 giorni.
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Art. 4 – L’iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi ed è valida un anno.
Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all’iscritto va consegnata la tessera dell’anno in corso ed Attestato, contestualmente all’avvenuta iscrizione. All’inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, la tessera stessa va consegnata per l’anno in corso.
Art. 5 – Al momento dell’iscrizione, verrà rilasciata la tessera Confederale, la Card SINAPE-FeLSA-CISL ed il relativo Attestato d’Iscrizione al nominativo e l’inserimento nei Registri Professionali.
Il costo annuale della tessera è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

CAPITOLO II
LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI E LE DESIGNAZIONI
Art. 6 – Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da presentare entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest’ultima.
Per la disciplina delle incompatibilità tra cariche sindacali, valgono le norme generali dello Statuto Confederale e del suo Regolamento di Attuazione.
I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.
Art. 7 – La Segreteria Nazionale designa, i rappresentanti del SINAPE-FeLSA-CISL negli Enti o organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l’esigenza di assicurare:
a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
c) la piena autonomia dell’associazione;
d) l’applicazione del Codice Etico Confederale.
Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura dell’attività svolta; segnalando tempestivamente i problemi interessanti il SINAPE-FeLSA-CISL.
Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato alla Segreteria, anche ai fini dell’eventuale revoca del mandato.
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CAPITOLO III
AZIONE SINDACALE
Art. 8 – Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento, nonché atti, accordi e protocolli promossi sul piano locale, regionale o nazionale, nell’interesse dei soci rappresentati in seno al SINAPE-FeLSA-CISL.
Le iniziative presso il Parlamento e/o Consigli Regionali per la presentazione di proposte di legge o presso altre Istituzioni Centrali, ad esempio per audizioni, sono assunte dalla Segreteria Nazionale.
La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell’azione sindacale deliberata, spetta agli Organismi Nazionali del SINAPE-FeLSA-CISL.
I Coordinamenti contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di comunicazione.
Art. 9 – La stipula di accordi, protocolli e contratti da parte di strutture di Coordinamento, è di competenza di questi soggetti, in accordo con la Segreteria Nazionale.

CAPITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 10 – Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all’inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.
Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.
Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto.
Nelle votazioni non Congressuali per la elezione delle cariche o per la designazione dei rappresentanti (incarichi in commissioni, incarichi funzionali ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati da eleggere.
Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.
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Il Segretario Generale ha la facoltà di formulare le proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.
Altre proposte possono essere avanzate da chiunque eserciti l’elettorato attivo, purché in un numero di almeno 5 proponenti.
Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca e a scrutinio segreto. Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione al SINAPE-FeLSA CISL; a parità di iscrizione, il più anziano di età.
Art. 11 – La durata degli interventi, durente le riunioni, è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.
Per illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, anche persone che non ne siano componenti, nonché esperti per le particolari materie di discussione.
I singoli componenti degli organismi hanno la facoltà di promuovere e di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.
Le assenze dopo tre riunioni consecutive negli organismi in cui l’associato é stato eletto, ne determinano la decadenza. La decadenza non si applica nel caso di assenze per giustificato motivo, fatto pervenire alla Segreteria Nazionale.
Art. 12 – Le dimissioni dagli Organismi Dirigenti non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria Nazionale.
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CAPITOLO V
ORGANISMI DI GIURISDIZIONE INTERNA E DI GARANZIA STATUTARIA
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri
L’organo di giurisdizione interna al SINAPE-FeLSA-CISL, è il collegio dei Probiviri della FIST CISL Nazionale.
La facoltà di ricorrere per atti contrari allo Statuto del SINAPE-FeLSA-CISL spetta a tutti gli iscritti.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri della FIST CISLA Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
Art. 14 – Le controversie di natura elettorale, relative alle elezioni degli Organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della FIST.
Le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’esame della Commissione Verifica Poteri dell’istanza Congressuale di grado superiore.
Art. 15 – Nel caso di scioglimento di Coordinamenti, il Commissario di cui all’art.26 dello Statuto, deve ottemperare al suo mandato e promuovere i provvedimenti per la ricostituzione del Coordinamento entro il termine fissato dalla Segreteria Nazionale, che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione del Coordinamento, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

CAPITOLO VI
GLI ORGANISMI
Art. 16 – Il Congresso Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la Elezione dei Delegati al
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Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento sulla base del quale si svolge il Congresso Nazionale.
Lo stesso Regolamento fissa la percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere, con l’obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
L’ordine del giorno del Congresso deve essere reso noto almeno un mese prima del suo svolgimento.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.
La convocazione ordinaria e la conseguente fissazione dell’ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza e sarà inviata eventuale documentazione anche in forma elettronica.
L’organo competente a convocare il Consiglio Direttivo Nazionale è la Segreteria Nazionale; la convocazione straordinaria può essere fatta su richiesta di 1/3 del Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione a maggioranza semplice.
La convocazione d’urgenza è fatta dalla Segreteria Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai componenti eletti dal Congresso nel numero massimo di 21 componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, ha la facoltà di cooptare componenti nel limite massimo del 10% dei componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso; approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed eventuali successive modifiche.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche subito dopo la chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell’ufficio di Presidenza del Congresso.
Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle da prendere a maggioranza qualificata.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, il Presidente, il Segretario Generale, l’eventuale Segretario Generale Aggiunto, la Segreteria Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente a deliberare il numero dei membri della Segreteria Nazionale nei limiti indicati dalla CISL.
Art. 18 – Mozione di sfiducia
La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a tutti i livelli, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.
La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva dal Consiglio Direttivo Nazionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.
Art. 19 – La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l’organo competente a fissare la quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione. Le competenze della Segreteria Nazionale sono definite dallo Statuto.

CAPITOLO VII
PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI
Art. 20 – Il Patrimonio
I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio del SINAPE-FeLSA-CISL devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni il SINAPE-FeLSA-CISL disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di contratti e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente al SINAPE-FeLSA-CISL o alle singole strutture.
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Art. 21 – Il SINAPE-FeLSA-CISL, risponde delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali del medesimo, succedutisi nel tempo.
I rappresentanti legali del SINAPE-FeLSA-CISL, rispondono personalmente nei confronti dell’organizzazione stessa.
Il SINAPE-FeLSA-CISL, dovrà identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.
Analogamente il SINAPE-FeLSA-CISL è tenuto al rispetto delle norme previste in tema di sicurezza.
Art. 22 – I Bilanci
La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta in conformità alle norme, alla tempistica ed alla modulistica che vengono diramate dalla Confederazione. Essi devono essere verificati entro il primo trimestre di ogni anno.
Art. 23 – Responsabile Amministrativo
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Generale, individuerà un Responsabile Amministrativo che aiuterà in raccordo e sintonia la Segreteria Nazionale per la corretta gestione economica amministrativa del SINAPE-FeLSA-CISL.
Art. 24 – Ispezioni
Il SINAPE-FeLSA-CISL ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei confronti dei Coordinamenti. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell’interesse dell’Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dalla Segreteria Nazionale medesima.
Delle ispezioni devono essere redatti regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto.